Artt. 1919-1932 c.c. — Dell’assicurazione sulla vita

Art. 1919 c.c. — Oggetto dell’assicurazione sulla vita

Art. 1919 (Oggetto dell’assicurazione sulla vita)

«L’assicurazione può essere stipulata sulla propria vita o su quella di un terzo. Nel caso di assicurazione sulla vita di un terzo, se è prevista la prestazione per il caso di morte, è richiesto il consenso scritto del terzo, con l’indicazione della somma assicurata.»

Inquadramento sistematico

L’assicurazione sulla vita è il ramo che copre eventi attinenti alla vita umana: il caso morte (death cover) e il caso vita (survival cover). La disciplina specifica della Sezione III si sovrappone alla normativa di settore del d.lgs. n. 209/2005 (Capo II del Titolo XIV per le imprese vita) e alle norme IDD (Insurance Distribution Directive, recepita in Italia con il d.lgs. n. 68/2018) per la distribuzione.

Strutturalmente, l’assicurazione sulla vita si distingue dall’assicurazione contro i danni per l’assenza del principio indennitario: la somma assicurata è libera e non è limitata al “danno” in senso tecnico. Il contraente è libero di assicurarsi per qualsiasi somma, indipendentemente dal valore economico della vita. Di conseguenza non operano i meccanismi di sottoassicurazione (art. 1907), sopraassicurazione (art. 1908) e pluralità di assicurazioni (art. 1910).

Analisi

Contratto sulla vita propria o altrui. Il contratto può avere ad oggetto la vita del contraente stesso o quella di un terzo. Nella polizza sulla vita altrui (con prestazione al caso morte), il consenso scritto del terzo con indicazione della somma assicurata è richiesto ad substantiam: la sua mancanza determina la nullità del contratto. La norma tutela l’interesse del terzo a non diventare oggetto di speculazione sulla propria morte.

Polizze miste caso vita/caso morte. La combinazione dei due rami è prodotto tipico del mercato (polizze “miste”): l’assicuratore si obbliga a pagare la somma assicurata sia al decesso dell’assicurato durante la vigenza sia alla scadenza del contratto se l’assicurato è ancora in vita. Tali polizze presentano una spiccata componente di risparmio/investimento.

Art. 1920 c.c. — Designazione del beneficiario

Art. 1920 (Designazione del beneficiario)

«È valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento. Il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.»

Analisi

Natura del diritto del beneficiario. L’art. 1920 c.c. attribuisce al beneficiario un diritto proprio (jure proprio), non un diritto acquistato per via ereditaria (jure hereditario). Il beneficiario acquista il diritto direttamente dal contratto, non dalla successione dell’assicurato: le somme assicurate non entrano nel patrimonio del de cuius e non sono soggette alle regole successorie.

Designazione del beneficiario. La designazione può avvenire: (i) nel contratto; (ii) con dichiarazione scritta successiva comunicata all’assicuratore; (iii) per testamento. La designazione testamentaria è revocabile; quella contrattuale è modificabile solo con nuova dichiarazione.

Beneficiario “generico”. La designazione di beneficiari per categorie (“gli eredi legittimi”, “i figli”) è ammessa e viene risolta al momento della morte dell’assicurato.

Giurisprudenza — Diritto del beneficiario e asse ereditario

Corte di Cassazione:

  • Cass. civ., Sez. III, n. 25121/2025: il beneficiario di polizza vita acquista il diritto alla prestazione assicurativa jure proprio ex art. 1920 c.c., non per successione; la somma assicurata non costituisce credito del de cuius e non partecipa al computo dell’attivo ereditario ai fini della responsabilità degli eredi per i debiti del defunto.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 18633/2026: la designazione del beneficiario come “i miei eredi” va intesa come designazione dei soggetti che rivestono la qualità di eredi al momento del decesso dell’assicurato, non come designazione ereditaria; il beneficiario che rinunci all’eredità non perde per ciò solo il diritto alla prestazione assicurativa.

  • Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 25635/2018: le somme dovute dall’assicuratore in caso di morte dell’assicurato ex artt. 1920–1923 c.c. non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette a collazione o riduzione per lesione di legittima; il beneficiario, anche se erede, le riceve a titolo autonomo non divisibile con gli altri coeredi.

  • Cass. civ., Sez. II, n. 26606/2016: la mancata indicazione nominativa del beneficiario in polizza vita e la designazione per categoria non rendono la polizza nulla; la determinabilità del beneficiario al momento del pagamento è sufficiente ai sensi dell’art. 1346 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 26873/2019: il diritto del beneficiario alla prestazione assicurativa nasce al momento del verificarsi dell’evento; prima dell’evento, il beneficiario vanta una mera aspettativa revocabile, non ancora un diritto soggettivo pieno.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33195/2019: in assicurazione sulla vita con designazione testamentaria del beneficiario, la revoca del testamento produce effetto anche sulla designazione del beneficiario; l’assicuratore che paga al beneficiario revocato senza conoscere la revoca risponde verso il legittimo beneficiario sopravvissuto.

  • Cass. civ., Sez. I, n. 9388/1994: pronuncia storica: le somme assicurate sulla vita non fanno parte dell’asse ereditario e non possono essere soggette a riduzione per lesione di legittima; principio consolidatosi nella giurisprudenza successiva.

Sentenze di merito:

  • Trib. Lecce n. 1196/2026: i figli legittimari che contestano la polizza vita del genitore invocando la lesione della quota di legittima; il Tribunale respinge la domanda affermando l’inapplicabilità delle norme successorie alle prestazioni assicurative ex artt. 1920–1923 c.c.

  • Trib. Napoli n. 7099/2025: il beneficiario che rinuncia all’eredità mantiene intatto il diritto alla prestazione assicurativa; i creditori del de cuius non possono aggredire le somme assicurate in mano al beneficiario.

  • Trib. Monza n. 2148/2025: conflitto tra beneficiario designato nella polizza e diverso beneficiario designato per testamento successivo; il Tribunale applica il principio della designazione più recente.

  • Trib. Catania n. 922/2026: la designazione del beneficiario “agli eredi legittimi” viene interpretata includendo anche l’erede testamentario che rivesta la qualità di erede al momento della morte.

Art. 1921 c.c. — Revoca della designazione del beneficiario

Art. 1921 (Revoca della designazione del beneficiario)

«Il contraente può revocare la designazione del beneficiario con le stesse forme con cui è stata fatta, salvo che il contraente vi abbia rinunciato o che il beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio.»

Analisi

La revocabilità della designazione è regola generale, coerente con il fatto che il beneficiario, prima dell’evento, vanta solo un’aspettativa. La designazione diventa irrevocabile solo in due casi: (i) rinuncia del contraente alla facoltà di revoca (spesso clausola contrattuale nelle polizze vita a garanzia di mutui); (ii) accettazione del beneficio da parte del beneficiario. Una volta irrevocabile, il contraente non può modificare la designazione senza il consenso del beneficiario, il quale acquisisce un diritto soggettivo pieno e può opporsi alla cessione o al riscatto della polizza senza il proprio assenso.

Giurisprudenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6551/2024: la designazione irrevocabile del beneficiario, a seguito di accettazione ex art. 1921 c.c., impedisce al contraente di riscattare la polizza o di costituire su di essa pegno o vincolo senza il consenso del beneficiario; la polizza diventa uno strumento di garanzia del beneficiario stesso.

  • Trib. Monza n. 6/2025: il beneficiario che aveva accettato la designazione si oppone al riscatto anticipato da parte del contraente; il Tribunale riconosce il diritto del beneficiario a impedire il riscatto in forza dell’irrevocabilità ex art. 1921 c.c.

Art. 1922 c.c. — Assicurazione in caso di morte di un terzo

Art. 1922 (Assicurazione in caso di morte di un terzo)

«Se l’assicurazione è stipulata per il caso di morte di un terzo, il contratto è nullo senza il consenso del terzo, prestato per iscritto con l’indicazione della somma assicurata. Se il terzo è un incapace, il consenso è dato dal suo legale rappresentante, previa autorizzazione del giudice tutelare.»

Analisi

L’art. 1922 c.c. presidia contro l’utilizzo dell’assicurazione sulla vita altrui come strumento speculativo o criminoso (evitare che taluno si assicuri sulla vita di un terzo con l’obiettivo di provocarne la morte). La nullità colpisce il contratto mancante del consenso scritto; essa è rilevabile d’ufficio. Negli incapaci il consenso è surrogatoriamente fornito dal legale rappresentante con autorizzazione giudiziale.

Art. 1923 c.c. — Insequestrabilità e impignorabilità

Art. 1923 (Insequestrabilità e impignorabilità)

«Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.»

Analisi

L’art. 1923 c.c. attribuisce alle somme assicurate sulla vita un privilegio negativo assoluto: impignorabilità e insequestrabilità nei confronti dei creditori del contraente e del beneficiario. Il privilegio tutela la funzione previdenziale e di risparmio dell’assicurazione sulla vita.

Limiti della norma. La protezione è stata oggetto di interpretazione costituzionale e giurisprudenziale nel tempo:

  • Non si estende ai premi versati, aggredibili dall’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. qualora versati in frode ai creditori;

  • Non opera in caso di azione penale (la Cassazione penale ha ritenuto il sequestro preventivo ammissibile per profitto di reato anche su polizze vita);

  • La norma è derogabile convenzionalmente (vincolo a favore del creditore pignoratizio costituito dal contraente con il consenso del beneficiario irrevocabile).

Giurisprudenza — Impignorabilità e sequestro

Corte di Cassazione:

  • Cass. pen., Sez. VI, n. 34306/2025: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di reato può essere disposto su polizze vita anche in presenza della clausola di impignorabilità ex art. 1923 c.c.; la norma codicistica tutela i creditori privati ma non preclude l’esercizio del potere ablatorio penale dello Stato.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19533/2019: l’impignorabilità ex art. 1923 c.c. riguarda le somme “dovute” dall’assicuratore, ossia quelle maturate in seguito all’evento; i diritti di riscatto e di riduzione della polizza (somme “disponibili” ante evento) sono invece suscettibili di pignoramento, in quanto costituiscono crediti già esigibili del contraente.

Sentenze di merito:

  • Trib. Torino n. 1766/2026: il creditore del contraente pignora il diritto al riscatto della polizza vita; il Tribunale dichiara il pignoramento ammissibile perché oggetto di esecuzione è il diritto di riscatto (valore di riscatto già maturato), non la somma assicurata in senso stretto.

  • Trib. Rovigo n. 303/2024: azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sul versamento di premi a polizza vita stipulata dal debitore in prossimità della dichiarazione di insolvenza; il Tribunale accoglie la revocatoria per i premi versati nell’anno precedente al fallimento, ritenendo sussistente il consilium fraudis.

  • Trib. Roma n. 6006/2026: polizza vita con beneficiario designato “la mia banca” (vincolo assicurativo a garanzia del mutuo); il Tribunale esclude l’impignorabilità ex art. 1923 c.c. per la quota di polizza costituita in pegno a favore della banca, prevalendo il vincolo convenzionale sul privilegio legale.

Art. 1924 c.c. — Omessa o tardiva comunicazione dell’età reale

Art. 1924 (Omessa o tardiva comunicazione dell’età reale)

«Se l’assicurato ha dichiarato un’età diversa da quella reale e ciò ha influito sulla determinazione del premio, l’assicuratore ha diritto di correggere le prestazioni in relazione all’età reale.»

Analisi

La norma costituisce un’applicazione specifica degli artt. 1892–1893 c.c. al fattore “età” nelle polizze vita: l’inesattezza sull’età non determina l’annullabilità del contratto ma la rettifica proporzionale delle prestazioni. La ratio è che l’età è un dato oggettivo facilmente verificabile; la sanzione della nullità sarebbe sproporzionata.

Art. 1925 c.c. — Assicurazione di rendita vitalizia

Art. 1925 (Assicurazione di rendita vitalizia)

«Quando l’assicurazione è stipulata a forma di rendita vitalizia, si osservano le norme del capo XIX del presente titolo, in quanto siano compatibili con le presenti disposizioni.»

Art. 1926 c.c. — Morte volontaria dell’assicurato

Art. 1926 (Morte volontaria dell’assicurato)

«In caso di morte volontaria dell’assicurato, avvenuta entro due anni dalla stipulazione del contratto, l’assicuratore non è obbligato al pagamento.»

Analisi

La clausola di esclusione per suicidio entro due anni è norma dispositiva (può essere derogata contrattualmente, di norma con aumento del premio). Dopo il biennio, il suicidio è coperto (salvo patto contrario): il legislatore presuppone che trascorso tale periodo il contratto non sia stato stipulato in vista del suicidio programmato. La prova della morte volontaria (e non accidentale) grava sull’assicuratore. La norma non si applica se il suicidio è avvenuto in stato di incapacità di intendere e volere.

Giurisprudenza

  • Trib. Pisa n. 32/2024: il beneficiario agisce per il pagamento dell’indennizzo dopo il decesso dell’assicurato avvenuto entro il biennio; il Tribunale pone a carico dell’assicuratore la prova della volontarietà del decesso, non potendosi applicare automaticamente l’esclusione.

  • C. App. Torino n. 72/2024: in caso di morte per overdose da sostanze stupefacenti, il Tribunale esclude la morte volontaria ai fini dell’art. 1926 c.c.: la dipendenza da sostanze compromette la capacità di autodeterminarsi, rendendo il decesso non assimilabile al suicidio volontario consapevole.

Art. 1927 c.c. — Morte in caso di guerra

Art. 1927 (Morte in caso di guerra)

«In caso di guerra, l’assicuratore non risponde della morte dell’assicurato se questi ha partecipato a operazioni di guerra, a meno che non sia convenuto altrimenti.»

Analisi

La norma è dispositiva: può essere derogata con apposito patto e pagamento di un sovrapremio “rischio guerra”. È inderogabile nel senso opposto (non si può escludere la copertura per decessi non legati a operazioni di guerra). La sua applicazione pratica è limitata; rilevante per le polizze stipulate da militari in servizio o da personale di missioni internazionali.

Art. 1928 c.c. — Cessione e pegno della polizza vita

Art. 1928 (Cessione e pegno della polizza vita)

«La polizza di assicurazione sulla vita può essere ceduta o data in pegno, ma la cessione e il pegno hanno effetto nei confronti dell’assicuratore solo dopo che gli sono stati notificati o da lui accettati. L’assicuratore può opporre al cessionario o al creditore pignoratizio le stesse eccezioni opponibili al cedente.»

Analisi

La polizza vita è un bene cedibile e costituibile in garanzia (pigno). Questo utilizzo — diffuso nel credito al consumo e nel mutuo ipotecario — presuppone il consenso del beneficiario irrevocabile (art. 1921) se esistente, non essendo possibile pregiudicare il diritto già cristallizzato del beneficiario senza il suo consenso. La notifica all’assicuratore ai sensi dell’art. 1928 è condizione di efficacia della cessione/pegno nei confronti dell’assicuratore.

Art. 1929 c.c. — Riscatto e riduzione

Art. 1929 (Riscatto e riduzione)

«Le condizioni di riscatto e di riduzione sono stabilite nel contratto.»

Analisi

Il riscatto è il diritto del contraente di recedere dalla polizza vita e ottenere il valore di riscatto (somma calcolata in base alle riserve matematiche accumulate). La riduzione consente al contraente di continuare la polizza con una somma assicurata minore, senza ulteriore versamento di premi. Entrambi i diritti sono disciplinati contrattualmente; la norma rimanda alle condizioni di polizza. Per le polizze di ramo vita disciplinate dal d.lgs. n. 209/2005, l’IVASS impone requisiti minimi di trasparenza sul valore di riscatto.

Giurisprudenza

  • Cass. civ., Sez. lav., ord. n. 19571/2019: nel rapporto di lavoro, la polizza vita stipulata dal datore a beneficio del dipendente: il diritto di riscatto appartiene al datore di lavoro contraente, salvo che le condizioni di polizza o l’accordo collettivo ne attribuiscano il beneficio direttamente al dipendente.

  • C. App. Palermo n. 482/2025: polizza vita e riscatto in pendenza di separazione coniugale; il Tribunale esclude che il diritto di riscatto del coniuge contraente sia soggetto all’autorizzazione del coniuge beneficiario in assenza di designazione irrevocabile.

  • Trib. Bari n. 1650/2025: il valore di riscatto calcolato dall’assicuratore in misura difforme dalle condizioni di polizza costituisce inadempimento contrattuale; il Tribunale condanna l’assicuratore a corrispondere il valore di riscatto effettivo maggiorato degli interessi di mora.

Art. 1930 c.c. — Assicurazione sulla vita del debitore a favore del creditore

Art. 1930 (Assicurazione sulla vita del debitore a favore del creditore)

«Quando l’assicurazione è stipulata dal debitore sulla propria vita a favore del creditore, il beneficiario non ha il diritto di riscatto e di riduzione, né la polizza può essere ceduta o data in pegno.»

Analisi

La norma regola le polizze vita come garanzia del credito: il creditore-beneficiario (tipicamente la banca nel mutuo) non può riscattare o cedere la polizza né privarla del suo valore di garanzia. La protezione è a favore del debitore assicurato: il creditore può solo attendere il verificarsi dell’evento per incassare il capitale assicurato, senza poter “liquidare” anticipatamente la polizza.

Art. 1931 c.c. — Assicurazione per conto di terzi

Art. 1931 (Assicurazione per conto di terzi)

«All’assicurazione sulla vita per conto di terzi si applicano le norme degli articoli 1890 e 1891.»

Art. 1932 c.c. — Norme inderogabili

Art. 1932 (Norme inderogabili)

«Le norme degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1896, 1898, 1899, 1901, 1902, 1913 e 1927 possono essere derogate solo in senso più favorevole all’assicurato, al contraente o al beneficiario.»

Analisi

L’art. 1932 c.c. fissa il catalogo delle norme inderogabili del Capo XX, nel senso che non possono essere modificate in senso sfavorevole all’assicurato, al contraente o al beneficiario. Sono inderogabili in peius:

Articolo Contenuto
Art. 1887 Irrevocabilità della proposta per 15/30 giorni
Art. 1892 Termini dell’azione di annullamento per dichiarazioni inesatte dolose
Art. 1893 Regime della riduzione dell’indennità in caso di buona fede
Art. 1894 Nullità del contratto per rischio inesistente
Art. 1896 Scioglimento per cessazione del rischio
Art. 1898 Termini per la comunicazione dell’aggravamento del rischio
Art. 1899 Termine di disdetta per evitare il tacito rinnovo
Art. 1901 Regime della sospensione per mancato pagamento del premio
Art. 1902 Mora dell’assicuratore
Art. 1913 Termini minimi per la denuncia del sinistro
Art. 1927 Esclusione per morte in operazioni di guerra

La derogabilità è ammessa solo in senso più favorevole all’assicurato: le condizioni generali di polizza possono stabilire termini più ampi di denuncia, periodi di carenza più brevi, franchigie più basse, ma non possono comprimere la protezione minima legale.

II. Giurisprudenza — Norme inderogabili e controllo delle condizioni di polizza

  • Cass. civ., Sez. III, n. 9948/2021: il catalogo dell’art. 1932 c.c. è tassativo: le norme non comprese nell’elenco sono liberamente derogabili in qualsiasi senso dalle parti; la clausola di polizza che modifichi in peius una norma dell’elenco è nulla per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19533/2019: il termine di denuncia del sinistro non può essere fissato in polizza a meno di tre giorni (art. 1913, co. 1); la clausola che preveda termini più brevi è nulla ai sensi dell’art. 1932 c.c.

  • Trib. Foggia n. 1357/2024: controllo di liceità delle condizioni di polizza vita con carenza massima di 12 mesi; il Tribunale esclude che la clausola di carenza violi l’art. 1932 c.c. (la carenza non è norma ricompresa nell’elenco) ma la valuta alla luce del controllo di abusività ex d.lgs. n. 206/2005.

  • Trib. Cremona, ord. 09/02/2026: in via cautelare, il Tribunale ordina all’assicuratore di dare esecuzione al contratto di assicurazione vita con clausola di tacito rinnovo ex art. 1899 c.c., ritenendo la disdetta dell’assicuratore comunicata tardivamente rispetto ai quindici giorni minimi.

Casistica pratica — Sezione III (Assicurazione sulla vita)

Polizze vita come garanzia bancaria:

  • Trib. Napoli Nord n. 2839/2025: polizza vita stipulata dal mutuatario a garanzia del mutuo; la banca come beneficiario irrevocabile non può però impedire al contraente-assicurato di modificare la designazione se il mutuo è stato integralmente rimborsato, venendo meno il presupposto della garanzia.

  • C. App. Cagliari/Sassari n. 102/2024: nella polizza vita connessa a mutuo, l’estinzione anticipata del mutuo non comporta automaticamente la cessazione della polizza: le sorti dei due contratti dipendono dalle rispettive clausole.

  • Trib. Barcellona Pozzo di Gotto n. 1095/2025: nullità della clausola che condiziona il pagamento della prestazione vita all’esistenza del debito residuo: la banca-beneficiaria non può percepire più del debito residuo, per il surplus il beneficio spetta agli eredi dell’assicurato.

Polizze vita e procedure concorsuali:

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19571/2019: nelle procedure concorsuali del datore di lavoro, la polizza vita stipulata a beneficio dei dipendenti non rientra nell’attivo fallimentare; il beneficiario dipendente ha diritto diretto verso l’assicuratore.

Polizze vita e diritto di famiglia:

  • Cass. civ., Sez. lav., n. 19571/2019: v. supra.

  • Trib. Pisa n. 32/2024: v. supra (art. 1926).

Note — Sezione III

  • Regime tributario. Le somme percepite dai beneficiari di polizze vita caso morte sono esenti dall’IRPEF (art. 34, co. 1, DPR n. 601/1973) e dall’imposta sulle successioni e donazioni (art. 12 d.lgs. n. 346/1990), coerentemente con l’esclusione dall’asse ereditario ex art. 1923 c.c.

  • Prodotti di investimento assicurativi (IBIPs). Le polizze unit-linked e index-linked sono soggette, oltre al Codice delle assicurazioni, anche alla disciplina MiFID II (d.lgs. n. 179/2007) in materia di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti. Il d.lgs. n. 68/2018 (recepimento IDD) ha introdotto disposizioni specifiche sugli obblighi di consulenza e informazione per tali prodotti.

  • Prescrizione. Anche per le polizze vita vale la prescrizione biennale ex art. 2952 c.c., con decorrenza dalla data di morte dell’assicurato (per il caso morte) o dalla scadenza del contratto (per il caso vita). L’interruzione avviene con qualsiasi richiesta scritta al competente ufficio dell’assicuratore.

Tavola sinottica dei precedenti citati

N. Autorità Numero Anno Articolo Tema
1 Cass. civ., Sez. III n. 25121 2025 Art. 1920 diritto jure proprio — no asse ereditario
2 Cass. civ., Sez. III n. 18633 2026 Art. 1920 “eredi” come beneficiari — rinuncia eredità
3 Cass. civ., Sez. VI n. 25635 2018 Artt. 1920-1923: esclusione da collazione e riduzione
4 Cass. civ., Sez. II n. 26606 2016 Art. 1920 designazione per categoria — determinabilità
5 Cass. civ., Sez. II n. 26873 2019 Art. 1920 aspettativa vs. diritto del beneficiario
6 Cass. civ., Sez. III n. 33195 2019 Art. 1920 revoca designazione testamentaria
7 Cass. civ., Sez. I n. 9388 1994 Artt. 1920-1923: no riduzione per lesione di legittima
8 Cass. civ., Sez. III n. 6551 2024 Art. 1921 designazione irrevocabile — no riscatto senza consenso
9 Cass. pen., Sez. VI n. 34306 2025 Art. 1923 sequestro penale ammissibile su polizze vita
10 Cass. civ., Sez. III n. 19533 2019 Art. 1923 riscatto pignorabile — somme maturate vs. future
11 Cass. civ., Sez. lav. n. 19571 2019 Polizza vita datore-dipendente: riscatto e procedure concorsuali
12 Cass. civ., Sez. III n. 9948 2021 Art. 1932 tassatività del catalogo delle norme inderogabili
13 Trib. Lecce n. 1196 2026 No riduzione per legittima su polizza vita
14 Trib. Napoli n. 7099 2025 Beneficiario che rinuncia eredità — mantiene il diritto
15 Trib. Monza n. 2148 2025 Conflitto designazioni: polizza vs. testamento
16 Trib. Catania n. 922 2026 “Eredi legittimi” include erede testamentario
17 Trib. Monza n. 6 2025 Art. 1921 beneficiario accettante si oppone al riscatto
18 Trib. Pisa n. 32 2024 Art. 1926 onere prova morte volontaria
19 C. App. Torino n. 72 2024 Art. 1926 overdose — no morte volontaria
20 Trib. Torino n. 1766 2026 Art. 1923 pignoramento diritto di riscatto
21 Trib. Rovigo n. 303 2024 Art. 1923 revocatoria su premi versati in frode
22 Trib. Roma n. 6006 2026 Art. 1923 vincolo assicurativo banca — no impignorabilità
23 C. App. Palermo n. 482 2025 Art. 1929 riscatto in separazione coniugale
24 Trib. Bari n. 1650 2025 Art. 1929 valore di riscatto errato — inadempimento
25 Trib. Foggia n. 1357 2024 Art. 1932 clausola carenza — controllo abusività
26 Trib. Cremona Ord. 09/02/2026 Art. 1932 /1899: disdetta tardiva — tacito rinnovo
27 Trib. Napoli Nord n. 2839 2025 Polizza vita-mutuo: rimborso anticipato e cessazione garanzia
28 C. App. Cagliari/Sassari n. 102 2024 Polizza vita e mutuo: sorti autonome
29 Trib. Barcellona P. G. n. 1095 2025 Polizza vita-credito: surplus a favore eredi
30 Trib. Napoli n. 6309 2025 Prescrizione biennale polizza vita — decorrenza
Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *