Art. 1941.

Art. 1941.

Limiti della fideiussione

La fideiussione non puo' eccedere cio' che e' dovuto dal debitore, ne' puo' essere prestata a condizioni piu' onerose.

Puo' prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.

La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni piu' onerose e' valida nei limiti dell'obbligazione principale.

Libro IV — Delle obbligazioni