Art. 1946.
Fideiussione prestata da piu' persone
Se piu' persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse e' obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
Libro IV — Delle obbligazioni