Art. 1979.
Poteri dei creditori cessionari
L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1979.
Poteri dei creditori cessionari
L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.
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