Art. 1985.
Recesso del contratto
Il debitore puo' recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.
Il debitore e' tenuto al rimborso delle spese di gestione.
Libro IV — Delle obbligazioni