Art. 1986.

Art. 1986.

Annullamento e risoluzione del contratto

La cessione puo' essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passivita' o ha simulato passivita' inesistenti.

La cessione puo' essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.

Libro IV — Delle obbligazioni