Art. 2397.

Art. 2397.

Collegio sindacale

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi,

soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci

supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti

tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo,

in materie economiche o giuridiche.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.

—————– AGGIORNAMENTO (84) Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1".

Libro V — Del lavoro