Collegio sindacale delle società quotate: la vigilanza ex art. 149 TUF e un potere-dovere e l’omissione e illecito di pericolo (Cass. 24100/2026)
Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 24100/2026, pubblicata il 27 luglio 2026 (R.G.N. 5810/2022) – pubblica udienza del 9 luglio 2026, Presidente Enzo Vincenti, Relatore Cristina Amato. Le generalità delle parti sono omesse.
Il principio di diritto
Nelle società quotate, l’art. 149, comma 1, lett. a), TUF impone al collegio sindacale di vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo: i relativi poteri sono conferiti ai sindaci non come semplici facoltà, ma quali poteri-doveri, in funzione dell’adempimento dell’obbligo di vigilanza. L’illecito sanzionato dall’art. 193 TUF per omesso o tardivo esercizio dei poteri di vigilanza e illecito omissivo proprio, di mera condotta e di pericolo, che prescinde dalla causazione di un evento dannoso o pericoloso. La responsabilità del collegio per le carenze della relazione sulla remunerazione non e automatica ne discende dalla mera inesattezza documentale, ma si configura quando la lacuna riguardi profili conoscibili con l’ordinaria diligenza professionale del sindaco e il collegio non abbia attivato i poteri-doveri di vigilanza (richiesta di chiarimenti, ispezione, verbalizzazione del dissenso, segnalazione agli organi competenti). Il termine per la contestazione ex art. 195 TUF decorre non dall’acquisizione del fatto nella sua materialita, ma dal momento in cui l’accertamento e stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente esserlo dall’organo di controllo.
Il fatto
La Consob applicava una sanzione amministrativa pecuniaria ai componenti del collegio sindacale di una società quotata per la violazione del dovere di vigilanza ex art. 149, comma 1, lett. a), TUF, in relazione a due contestazioni: l’adeguatezza e completezza dell’informativa resa nella relazione sulla remunerazione (art. 123-ter TUF; art. 84-quater Reg. Emittenti) e la corretta applicazione della disciplina sulle operazioni con parti correlate (Reg. OPC) in ordine a un piano straordinario di incentivazione a favore degli amministratori esecutivi. La Corte d’appello di Torino rigettava l’opposizione, ritenendo tempestiva la contestazione, sussistente il dovere di vigilanza di legalita del collegio (illecito omissivo proprio, non limitato al concorso in illeciti altrui) e operante la presunzione di colpa ex art. 3 l. n. 689/1981. I sindaci ricorrevano per cassazione con cinque motivi; resisteva la Consob.
La motivazione
Il ricorso e rigettato. Sul termine di contestazione (art. 195 TUF), la Corte ribadisce che i 180 giorni decorrono non dalla percezione materiale del fatto, ma dal completamento – o dalla ragionevole possibilità di completamento – dell’accertamento da parte dell’Autorita, dovendosi tener conto della complessità delle valutazioni proprie della vigilanza sui mercati finanziari (Cass. n. 3280/2026; n. 26766/2024; n. 9022/2023). Sul dovere di vigilanza, l’art. 149 TUF configura poteri-doveri e non semplici facoltà; l’illecito ex art. 193 TUF e omissivo proprio, di mera condotta e di pericolo, sicché non occorre la prova di un concreto pregiudizio; la responsabilità per le carenze della relazione sulla remunerazione non e automatica ma sorge quando la lacuna sia conoscibile con l’ordinaria diligenza professionale e i sindaci non abbiano attivato i poteri-doveri di vigilanza (Cass. n. 25336/2023; n. 126/2019; n. 5357/2018). La vigilanza sindacale non invade il merito delle scelte gestorie, ma esercita un controllo di legalita e correttezza delle procedure societarie: nel caso, i documenti da cui emergevano le omissioni erano a disposizione del collegio, presente alle riunioni che li avevano approvati, sicché i deficit erano perfettamente riconoscibili. Infine, l’art. 194-sexies TUF non esprime un principio generale di necessaria offensivita, trattandosi di illecito di pericolo; opera la presunzione di colpa ex art. 3 l. n. 689/1981, con onere del trasgressore di provare l’assenza di colpevolezza.
Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
La decisione ribadisce il perimetro della responsabilità del collegio sindacale nelle società quotate. La vigilanza ex art. 149 TUF si traduce in poteri-doveri il cui mancato esercizio integra un illecito omissivo proprio, di mera condotta e di pericolo: non serve un danno concreto agli investitori o al mercato perché la sanzione sia legittima. La responsabilità non e automatica – non basta l’inesattezza documentale – ma sorge quando la carenza sia conoscibile con l’ordinaria diligenza professionale e i sindaci restino inerti, senza attivare richieste di chiarimenti, ispezioni, verbalizzazione del dissenso o segnalazioni. Sul piano difensivo, la presenza alle riunioni consiliari che approvano gli atti carenti rende i deficit riconoscibili e alimenta la presunzione di colpa ex art. 3 l. n. 689/1981, che grava sul sindaco l’onere di provare l’assenza di colpevolezza. Rilevante, infine, la conferma sul dies a quo del termine di contestazione ex art. 195 TUF, ancorato al completamento dell’accertamento e non alla mera acquisizione del fatto: un dato utile per valutare eccezioni di tardività del potere sanzionatorio.
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