Art. 695.
Diritti dei creditori personali dell'istituito
I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.
Libro II — Delle successioni
Art. 695.
Diritti dei creditori personali dell'istituito
I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione.
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