Art. 693 c.c. Diritti e obblighi dell’istituito

L’istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

All’istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l’usufruttuario.

Funzione della norma

L’art. 693 c.c. disciplina la posizione giuridica dell’istituito nella sostituzione fedecommissaria, definendone i poteri di godimento, di amministrazione e di azione, nonché il raccordo con le regole dell’usufrutto applicabili in quanto compatibili. La norma non definisce il fedecommesso, ma regola il contenuto della posizione dell’istituito una volta che la disposizione fedecommissaria sia valida ai sensi dell’art. 692 c.c. Il punto centrale è che l’istituito acquista i beni, ma non come titolare pienamente libero, perché il suo diritto è conformato dall’obbligo di conservazione e dalla futura devoluzione al sostituito.

Il rapporto sistematico con gli articoli successivi

L’art. 693 c.c. presuppone integralmente la validità della sostituzione fedecommissaria, ammessa solo nei casi tassativi dell’art. 692 c.c. In termini sistematici, l’art. 692 c.c. riguarda i presupposti e i limiti di validità della sostituzione fedecommissaria, l’art. 693 c.c. i diritti e gli obblighi dell’istituito, l’art. 694 c.c. l’alienazione dei beni, l’art. 695 c.c. i diritti dei creditori personali dell’istituito e l’art. 696 c.c. la devoluzione al sostituito.

I poteri dell’istituito: godimento, amministrazione, azione, innovazioni

L’istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative a tali beni. Può inoltre compiere tutte le innovazioni dirette a una migliore utilizzazione dei beni: la norma gli riconosce quindi un margine di gestione attiva, non una mera custodia passiva del compendio destinato al sostituito.

La natura ibrida della posizione dell’istituito

L’istituito è titolare di una posizione successoria effettiva, perché riceve i beni oggetto della sostituzione e ne ha il godimento e la libera amministrazione, ma tale posizione resta limitata dalla destinazione finale impressa dalla legge e dal testamento. Non è un mero amministratore nell’interesse altrui, perché il godimento dei beni spetta a lui in via diretta, ma non è neppure un proprietario pienamente libero, perché il vincolo fedecommissario incide strutturalmente sui suoi poteri e sulla sorte finale del compendio.

Il richiamo alle norme sull’usufrutto

All’istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l’usufruttuario: il richiamo non è integrale, ma opera solo nei limiti di compatibilità con la struttura propria della sostituzione fedecommissaria, che presuppone comunque una posizione più ampia di quella dell’usufruttuario ordinario, quanto meno sul piano del potere di innovazione riconosciuto espressamente dalla norma.

Errori frequenti

  • Considerare l’istituito un mero custode dei beni, privo di poteri gestori autonomi. L’istituito ha godimento, libera amministrazione e potere di compiere innovazioni migliorative.
  • Equiparare integralmente la posizione dell’istituito a quella dell’usufruttuario. Il richiamo alla disciplina dell’usufrutto opera solo in quanto compatibile con la struttura della sostituzione fedecommissaria.

Cosa fare

Va riconosciuto all’istituito l’esercizio pieno dei poteri di godimento, amministrazione e azione sui beni vincolati, nei limiti della compatibilità con l’obbligo di conservazione.

Va verificata, per ogni questione non espressamente regolata dall’art. 693 c.c., l’applicabilità delle norme sull’usufrutto, tenendo conto delle peculiarità della sostituzione fedecommissaria.

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