Art. 102.

Art. 102.

(( (Finalita' e campo di applicazione).))

1. ((Il presente titolo intende garantire che gli operatori economici immettano o mettano a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.))

2. ((Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti dal regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, anche oggetto di vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza. Ciascuna disposizione del presente titolo si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.))

3. ((Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell'Unione europea, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.))

4. ((Ai prodotti soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e da qualsiasi altra normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti non si applicano gli articoli 104 e 106, comma 1.))

5. ((Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/988.))

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