Art. 110.
(( (Sistema di allarme rapido "Safety Gate"). ))
1. (( Le autorita' di vigilanza del mercato notificano le misure correttive intraprese, per i prodotti a rischio grave, tramite il sistema di allarme rapido "Safety Gate". Le misure correttive o altre azioni adottate per i prodotti di cui al primo periodo, anche in relazione ai prodotti notificati da altri Stati membri, nonche' qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i risultati di eventuali prove o analisi effettuate, devono essere notificati dalle autorita' di vigilanza del mercato, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro quattro giorni lavorativi dall'adozione della misura intrapresa.))
2. ((Le autorita' di vigilanza del mercato possono inoltre notificare le misure correttive previste, anche da parte degli operatori economici, anche in relazione ai prodotti che presentano un rischio non grave.))
3. ((Le autorita' di vigilanza del mercato notificano, inoltre, senza indebito ritardo, tramite il sistema di allarme rapido "Safety Gate" ogni aggiornamento, modifica o revoca delle misure correttive notificate.))
4. ((Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualita' di punto di contatto di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, verifica la completezza delle notifiche caricate dalle autorita' di vigilanza nazionali e garantisce la trasmissione delle medesime alla Commissione europea per la convalida, nonche' verifica l'adempimento da parte delle autorita' di vigilanza dei compiti di cui ai commi 1, 2 e 3.))
5. ((Le autorita' di vigilanza verificano, inoltre, ciascuna per il proprio ambito di competenza, le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e garantiscono, entro venti giorni o nel rispetto del termine eventualmente inferiore previsto dalla Commissione europea, l'adozione di idonei provvedimenti.))
6. ((Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle imprese e del made in Italy procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde a un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.))
7. ((Le autorita' di vigilanza del mercato, ognuna per i prodotti di propria competenza assicurano, inoltre, l'attuazione a livello nazionale degli specifici compiti stabiliti dagli atti di esecuzione dell'Unione europea e si assicurano di informare la Commissione europea delle misure intraprese.))
8. ((Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti coperti dalla normativa di armonizzazione e dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.))
9. ((Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alle attivita' di propria competenza di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))