Art. 115.
((Prodotto e produttore))
1. Prodotto, ai fini del presente titolo, e' ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l'elettricita'.
((
2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, e' il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonche', per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.
))