Art. 80.
((Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale ))
((
1. L'operatore puo' adottare appositi codici di condotta, secondo le modalita' di cui all'articolo 27-bis.
2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo e' possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E' fatta salva la possibilita' di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
))