Art. 330.

Art. 330.

(Fatti di bancarotta semplice)

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 323 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali: a)hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo; b)hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della societa' con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.