Art. 331.
(Ricorso abusivo al credito)
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 325 agli amministratori ed ai direttori generali di societa' sottoposte a liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
Art. 331.
(Ricorso abusivo al credito)
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 325 agli amministratori ed ai direttori generali di societa' sottoposte a liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
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