Art. 255.

Art. 255.

Azioni di responsabilita'

1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, puo' promuovere o proseguire: a)l'azione sociale di responsabilita'; b)l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile; c)l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile; d)l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile; e)tutte le altre azioni di responsabilita' che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

(

1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati.

)