Amministratore di fatto: serve l’esercizio continuativo, anche solo di parte dei poteri gestori; l’autoqualifica di “direttore generale” non e confessione (Cass. lav. 24327/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 24327/2026, R.G.N. 24574/2024 — camera di consiglio del 28 maggio 2026, Presidente Antonella Pagetta, Relatore Valentina Ricchezza.

Il principio di diritto

Al fine della configurabilità dell’amministratore di fatto di una società si richiede l’esercizio in modo continuativo delle funzioni di amministrazione con il compimento di atti di gestione, in nome e per conto della stessa, ma non anche l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo gestorio, essendo sufficiente l’esplicazione anche di una parte di essi, purché a carattere non episodico e occasionale, con ingerenza sistematica nella gestione e capacità di condizionamento delle scelte operative.

Il fatto

La Corte d’appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, annullava l’ordinanza-ingiunzione con cui era stata sanzionata una persona quale amministratore di fatto di un’azienda: rivalutate le testimonianze dei lavoratori, riteneva non provata tale qualità. L’Ispettorato territoriale del lavoro ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la violazione degli artt. 2639 e 2476 c.c. (per non avere la Corte valorizzato in senso qualitativo i poteri gestori concentrati sul soggetto, definitosi “direttore generale”) e l’omesso esame di un fatto decisivo (la dichiarazione resa in sede ispettiva, ritenuta confessione stragiudiziale).

La motivazione

Il ricorso e respinto. La qualifica di amministratore di fatto richiede l’esercizio continuativo, non episodico, delle funzioni gestorie — anche solo di una parte apprezzabile di esse — con ingerenza sistematica e capacità di condizionare le scelte operative; l’accertamento e in concreto, al di la degli aspetti formali. La Corte d’appello aveva esaminato analiticamente gli indici (soggetto presente in un solo sito, poteri limitati al coordinamento della produzione, assoggettato a superiori per il personale, privo di potere su scelte e strategie aziendali) e ne aveva escluso il ruolo gestorio: valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Il secondo motivo e inammissibile e infondato: l’omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un “fatto” storico principale o secondario, non elementi istruttori o argomentazioni difensive; inoltre l’autoqualifica come “direttore generale” non ha valore confessorio, poiché la confessione (art. 2730 c.c.) ha ad oggetto fatti obiettivi e non qualificazioni giuridiche, riservate al giudice.

Esito: rigetta il ricorso dell’Ispettorato territoriale del lavoro e condanna il ricorrente alle spese di lite.

Implicazioni pratiche

Per affermare la responsabilità dell’amministratore di fatto non basta un titolo altisonante ne la concentrazione “quantitativa” di alcune mansioni: occorre provare l’esercizio continuativo e sistematico di poteri gestori e la capacità di incidere sulle scelte strategiche dell’impresa. L’accertamento e sostanziale e in concreto; in cassazione non e rivalutabile. Sul piano probatorio, l’autodefinizione del soggetto (qui, “direttore generale”) non equivale a confessione: la confessione riguarda fatti, non qualificazioni giuridiche. E il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. va riservato ai fatti storici decisivi, non usato per rimettere in discussione la valutazione delle prove.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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