Art. 178.
Nullita' di ordine generale
1. E' sempre prescritta a pena di nullita' l'osservanza delle disposizioni concernenti:
a) le condizioni di capacita' del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonche' la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.