Estinzione per condotte riparatorie: l’offerta incongrua e non completata non estingue il reato (Cass. pen. 6152/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 6152 del 2026 (R.G.N. 31859/2025; udienza pubblica del 10 dicembre 2025) — Presidente Giovanna Verga, Relatore Daniela Bifulco.

Ai fini dell’estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p., l’offerta reale può essere validamente formulata anche a fronte del rifiuto della persona offesa, spettando al giudice valutarne la congruità al ristoro integrale del danno. Quando il giudice di merito abbia espressamente manifestato il proprio dissenso sulla congruità dell’offerta, ritenendola insufficiente rispetto al danno, non sussiste il vizio di omessa valutazione dell’istanza difensiva, e il giudizio di incongruità, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.

Il fatto

La Corte d’appello di Torino aveva confermato la condanna di un imputato per il delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) a un anno e quattro mesi di reclusione e 700 euro di multa. L’imputato ricorreva per cassazione lamentando l’erronea applicazione dell’art. 162-ter c.p. e l’omessa valutazione della propria istanza difensiva: aveva offerto 350 euro a titolo di acconto su una proposta complessiva di 1.500 euro, non accolta dalla persona offesa, chiedendo un termine per completare il pagamento. Deduceva che, a fronte di tale offerta reale, il giudice avrebbe dovuto valutarne la congruità al di là della volontà della persona offesa, con conseguente nullità della sentenza ex art. 178 c.p.p. per omessa considerazione della richiesta.

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso. Dalla lettura integrata delle due sentenze di merito — che, in presenza di “doppia conforme”, si saldano in un unico plesso decisionale — emerge che il giudice di primo grado si era pronunciato espressamente sull’inidoneità dell’offerta a riparare il danno (di oltre 3.300 euro secondo l’imputazione, circa 2.000 secondo la difesa), giudicandola del tutto insufficiente. Sebbene l’affermazione della Corte d’appello sulla mancata formalizzazione di una richiesta ex art. 162-ter c.p. non si armonizzasse con quanto rilevato in primo grado, resta il fatto che il Tribunale aveva manifestato expressis verbis il proprio dissenso sulla congruità della proposta: non sussiste dunque l’omessa valutazione denunciata. La Corte aggiunge che il ricorso lambisce l’inammissibilità per aspecificità, non confrontandosi con il rilievo — decisivo — secondo cui, oltre al versamento iniziale, nessuna somma ulteriore era stata poi corrisposta, nonostante i rinvii di udienza accordati a tale scopo.

La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in 1.378 euro oltre accessori.

Implicazioni pratiche

La decisione chiarisce i limiti del controllo di legittimità sull’applicazione dell’art. 162-ter c.p. L’offerta reale conserva rilievo anche se la persona offesa la rifiuta, ma la valutazione di congruità al ristoro integrale del danno spetta al giudice di merito e, se motivata, non è rivedibile in cassazione. Per la difesa che invochi la causa estintiva, non basta formalizzare un’offerta: occorre che l’importo sia adeguato al danno e, soprattutto, che le condotte riparatorie siano effettivamente portate a termine nei termini concessi. Un’offerta parziale rimasta incompiuta, a fronte di rinvii disposti proprio per consentirne il completamento, non integra la riparazione richiesta dalla norma.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *