Art. 35.
Incompatibilita' per ragioni di parentela, affinita' o coniugio
1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.
Art. 35.
Incompatibilita' per ragioni di parentela, affinita' o coniugio
1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.
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