Art. 251.

Art. 251.

Autorizzazione al riconoscimento

Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato dal ((giudice)).

Libro I — Delle persone e della famiglia