Art. 466.

Art. 466.

Facolta' dei difensori

1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori

hanno facolta' di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle

cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.