Art. 465.
Atti del presidente del tribunale o della corte di assise
1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, puo', con decreto, per giustificati motivi, anticipare l'udienza o differirla non piu' di una volta.
2. Il provvedimento e' comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall'articolo 429 commi 3 e 4, il provvedimento e' comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.