Art. 572.
Richiesta della parte civile o della persona offesa
1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.
2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.
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