Art. 573.

Art. 573.

Impugnazione per i soli interessi civili

1. L'impugnazione per ((gli)) interessi civili e' proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

((1-bis. Quando la sentenza e' impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e' inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.))

2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.