Art. 726.

Art. 726.

Citazione di testimoni a richiesta dell'autorita' straniera

1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorita' giudiziaria straniera, e' trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 167.

Potrebbero interessarti anche