Peculato dell’amministratore di sostegno: serve l’offesa patrimoniale, non la sola irregolarità (Cass. pen. 7514/2026)
Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, sentenza n. 7514 del 25 febbraio 2026 (R.G.N. 34430/2025) — Presidente Gaetano De Amicis, Relatrice Ombretta Di Giovine.
Il principio di diritto
Il peculato dell’amministratore di sostegno che prelevi somme dal conto cointestato con l’amministrato non si esaurisce nel mancato rispetto delle procedure di spesa (come la mancata autorizzazione del giudice tutelare): richiede l’accertamento della lesività, ossia l’uso dei fondi per finalità estranee a quelle dell’amministrazione, realizzato uti dominus e con dolo di appropriazione. La cointestazione del conto non fa presumere la comproprietà, ma la restituzione successiva alla consumazione è irrilevante; la condanna fondata su presunzioni e congetture poggiate su massime di esperienza di dubbia fondatezza (art. 192, comma 2, c.p.p.) è viziata.
Il fatto
Un’amministratrice di sostegno era stata condannata per peculato (art. 314 c.p.) per essersi disposta un bonifico di 17.000 euro dal conto corrente cointestato con l’amministrato.
La difesa deduceva, tra l’altro: la comproprietà del conto (delega disgiunta a operare; provenienza dall’imputata di gran parte della provvista); l’avvenuta restituzione della somma; l’assenza di lesione patrimoniale; in subordine, la riqualificazione nell’abrogato abuso d’ufficio o nell’art. 314-bis c.p.
La motivazione
In astratto il fatto rientrerebbe nella casistica del peculato dell’amministratore che si appropria delle somme dell’amministrato (Sez. 6, n. 10624/2022); la cointestazione non fa presumere la comproprietà (Ord. Sez. 3 civ., n. 1643/2025) e la restituzione, intervenuta dopo la consumazione, non elide l’appropriazione.
Tuttavia, per sussumere il fatto nell’art. 314 c.p. devono emergerne i profili di lesività: l’appropriazione è condotta lesiva di interessi almeno patrimoniali e soggettivamente pregnante, realizzata uti dominus; il peculato non può esaurirsi nel mero mancato rispetto delle procedure di spesa (Sez. 6, Piermarini, n. 29617/2016; Insolera, n. 50754/2014), dovendo consistere nell’uso dei fondi per finalità estranee all’amministrazione.
Nel caso, la motivazione è incompleta: il quadro è “chiaroscurale” (confusione nella gestione di più conti, non ascritta a intento doloso; rapporto fortemente fiduciario; l’imputata era erede universale dell’amministrato ed era stata assolta da altra ipotesi di peculato) e la sentenza si risolve in una presunzione (mancata autorizzazione del bonifico uguale appropriazione) e in una congettura, entrambe fondate su massime di esperienza di dubbia fondatezza (art. 192, comma 2, c.p.p.). Sarebbe stato necessario accertare, sul piano soggettivo, la finalizzazione dell’apprensione — scopo istituzionale o egoistico — specificando le condizioni patrimoniali dell’imputata e dell’amministrato.
Implicazioni pratiche
La condanna per peculato dell’amministratore di sostegno non può poggiare sulla sola violazione formale delle regole di spesa o sulla mancata autorizzazione del giudice tutelare: occorre dimostrare che il denaro sia stato usato per scopi estranei all’interesse dell’amministrato, uti dominus e con dolo di appropriazione.
La cointestazione del conto non prova la comproprietà, ma non basta a escludere l’appropriazione della quota altrui; la restituzione dopo la consumazione non salva. Il ragionamento indiziario deve rispettare l’art. 192, comma 2, c.p.p.: presunzioni e congetture su massime di esperienza fragili non reggono. Attenzione, infine, ai “motivi nuovi” in cassazione: sono inammissibili se introducono questioni estranee al ricorso originario (art. 167 disp. att. c.p.p.).
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