Art. 425.

Art. 425.

(Imballaggi e marche di contrassegno)

Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a cura del caricatore, essere apposte marche di contrassegno, in maniera che normalmente rimangano visibili fino al termine del viaggio.

Il caricatore e' responsabile verso il vettore per i danni a lui derivanti da imperfetta apposizione delle marche.