Art. 426.

Art. 426.

(Consegna delle bollette doganali)

All'atto dell'imbarco delle merci, e in ogni caso prima della partenza della nave, il caricatore e' tenuto a consegnare al vettore le bollette doganali.

Il caricatore e' responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati dall'omessa consegna.

Il vettore non e' tenuto a verificare la completezza dei documenti e l'esattezza delle indicazioni in questi contenute.