Art. 1288.

Art. 1288.

(Annotazioni sul certificato di collaudo agli alianti libratori)

Il proprietario di aliante libratore ammesso alla navigazione a norma del regolamento abrogato ai sensi dell'articolo 1329 deve, entro tre mesi dall'entrata in vigore del codice, chiedere l'annotazione sul certificato di collaudo prevista nell'articolo 755, secondo comma.