Art. 1289.

Art. 1289.

(Navigabilita' della nave e libri di bordo nella navigazione interna)

Con decreto del ministro per le comunicazioni sono stabiliti i termini entro i quali le navi della navigazione interna costruite prima dell'entrata in vigore del codice devono essere sottoposte a prima visita per l'accertamento delle condizioni di navigabilita', ed essere provviste delle dotazioni di bordo e dei certificati di navigabilita'.

Con decreto del ministro per le comunicazioni sono altresi' stabiliti i termini entro i quali le navi anzidette devono essere provviste dei libri di bordo stabiliti dal codice.