Art. 1301.
(Limitazione del debito dell'armatore)
Se, anteriormente all'entrata in vigore del codice l'armatore ha dichiarato di volersi valere della limitazione, si applicano le disposizioni della legge 25 maggio 1939, n. 868.
Art. 1301.
(Limitazione del debito dell'armatore)
Se, anteriormente all'entrata in vigore del codice l'armatore ha dichiarato di volersi valere della limitazione, si applicano le disposizioni della legge 25 maggio 1939, n. 868.
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