Art. 1302.

Art. 1302.

(Obbligo di assicurazione per danni a terzi sulla superficie)

La disposizione dell'articolo 772 entra in vigore il 1° gennaio 1943-XXI. Quando anteriormente a questa data, l'aeromobile non sia stato assicurato per danni a terzi sulla superficie, la responsabilita' per tali danni e' regolata a norma delle disposizioni fin'ora vigenti.