Art. 773.
(Libri dell'aeromobile)
Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, (nonche' del quaderno tecnico di bordo,) su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.
Art. 773.
(Libri dell'aeromobile)
Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, (nonche' del quaderno tecnico di bordo,) su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.
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