Art. 774.
((Tenuta dei libri)
) (L'esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformita' ai regolamenti dell'ENAC.)
Art. 774.
((Tenuta dei libri)
) (L'esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformita' ai regolamenti dell'ENAC.)
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