Art. 805.

Art. 805.

(Approdo di aeromobili provenienti dall'estero)

Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate.

Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea.

(COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151).