Art. 806.

Art. 806.

(Limitazioni all'utilizzazione degli (aeroporti)

).

L'ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione o di ordine sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli (aeroporti).

Il gestore aeroportuale segnala all'ENAC le variazioni di agibilita' e funzionalita' degli impianti e dei servizi aeroportuali che possono determinare l'adozione dei provvedimenti previsti al primo comma.

Analoga segnalazione e' effettuata, in caso di limitazioni intervenute per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto fornitore dei servizi medesimi.