Art. 1138.
(Impossessamento della nave o dell'aeromobile)
I componenti dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, i quali se ne impossessano, sono puniti: 1) con la reclusione da dieci a venti anni, se il fatto e' commesso mediante violenza o minaccia in danno del comandante, degli ufficiali della nave o dei graduati dell'aeromobile; 2) con la reclusione da tre a dodici anni, se il fatto e' commesso clandestinamente o con mezzi fraudolenti.
Per i promotori e per i capi la pena e' aumentata fino a un terzo.
Se il fatto e' commesso da persona estranea all'equipaggio, le pene sono ridotte di un terzo.