Art. 1139.

Art. 1139.

(Accordo per impossessarsi della nave o dell'aeromobile)

I componenti dell'equipaggio, che in un numero di tre o piu' si accordano al fine di commettere il delitto previsto nell'articolo precedente, sono puniti, se il delitto non e' commesso, con la reclusione fino a tre anni.

Per i promotori e per i capi la pena e' aumentata fino a un terzo.