Art. 1142.

Art. 1142.

(Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo)

Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 1140.