Art. 1143.

Art. 1143.

(Impiego abusivo della nave o dell'aeromobile)

Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la nave, il galleggiante o l'aeromobile a profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.

Non e' punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantita'.