Art. 1148.
(Furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio)
Per il furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile la pena e' aumentata fino a un terzo.
Art. 1148.
(Furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio)
Per il furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile la pena e' aumentata fino a un terzo.
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