Art. 1150.

Art. 1150.

(Omicidio del superiore)

Se il fatto previsto nell'articolo 575 del codice penale e' commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni; se il fatto e' commesso durante la navigazione, si applica la pena dell'ergastolo.