Art. 1149.

Art. 1149.

(Pene accessorie)

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1139, 1140, 1141 secondo comma; 1142 a 1145;1147, e per il furto aggravato ai sensi dell'articolo 1148, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1135 a 1138 importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.