Art. 1197.

Art. 1197.

(Rifiuto di cooperare al ricupero)

Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante (. . .), essendone richiesto dal comandante o dall'autorita' competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda fino a lire duemila.