Art. 1198.

Art. 1198.

(Omissione di dichiarazioni in caso di urto)

Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo comma dell'articolo 485, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.(59)

————-AGGIORNAMENTO (59) Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che " Nell'articolo 1198 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni."."