Art. 168-ter.
Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova
((Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato e' sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.
L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.))
Torna all indice del Codice Penale
Potrebbero interessarti anche
PaginaArt. 161.PaginaArt. 160.ApprofondimentoDelibazione di nullità matrimoniale: nulla la notificazione della citazione al convenuto irreperibile all’indirizzo indicato, ma residente altrove; violato il diritto di difesa (Cass. 10847/2026)PaginaCalcolo Prescrizione del ReatoPaginaStrumenti legali gratuiti