Delibazione di nullità matrimoniale: nulla la notificazione della citazione al convenuto irreperibile all’indirizzo indicato, ma residente altrove; violato il diritto di difesa (Cass. 10847/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza n. 10847/2026, pubblicata il 23 aprile 2026 (R.G.N. 9418/2025) — camera di consiglio del 25 febbraio 2026, Presidente Maria Acierno, Relatore Rosario Caiazzo.

Il principio di diritto

Dall’avviso di ricevimento della citazione introduttiva del giudizio emerge che la ricorrente, quale convenuta, era risultata irreperibile presso l’indirizzo indicato, mentre dal certificato di residenza prodotto si evince che risiedeva altrove al momento della notificazione. Ne consegue l’invalidità della suddetta notificazione e la violazione del diritto di difesa della ricorrente.

Il fatto

In un giudizio di delibazione, la Corte d’appello di Bari aveva dichiarato efficace nell’ordinamento italiano una sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio concordatario, fondata su un vizio psichico ai sensi del can. 1095, nn. 2-3, del codice di diritto canonico. La convenuta ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 101 e 161 c.p.c. e 111, comma 2, Cost.: il giudizio si era svolto in sua assenza, non essendole stata validamente notificata la citazione. A sostegno, deduceva che lo stesso attore aveva segnalato l’irritualità della notifica, desumibile dalla dicitura sul plico postale che ne attestava il trasferimento.

La motivazione

La Corte accoglie il ricorso. Dall’avviso di ricevimento della citazione risulta che la convenuta era irreperibile presso l’indirizzo indicato, mentre dal certificato di residenza prodotto emerge che, al momento della notificazione, risiedeva in altro comune. Ne consegue l’invalidità della notificazione e la violazione del diritto di difesa della ricorrente. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio.

Esito: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Anche nel giudizio di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale la regolare instaurazione del contraddittorio è imprescindibile: se la citazione è notificata a un indirizzo dove il convenuto è irreperibile e da cui risulta trasferito — come attestato dal certificato di residenza — la notificazione è invalida e la sentenza pronunciata in sua assenza è viziata per lesione del diritto di difesa (artt. 101 e 161 c.p.c., 111 Cost.). Chi promuove la delibazione deve quindi curare la notifica all’effettiva residenza della controparte; e l’eventuale segnalazione dell’irritualità della notifica, anche ad opera della stessa parte attrice, non può essere ignorata dal giudice.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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