Art. 452-bis-1.
(( (Commercio di prodotti inquinanti). )).
((Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna)).
((La pena e' aumentata se dal fatto deriva:
1) un pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone;
2) un pericolo rilevante alla qualita' dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora)).
((La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando l'inquinamento e' prodotto alternativamente:
1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
2) in danno di specie animali o vegetali protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli)).
((Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena e' aumentata da un terzo a due terzi.))
Torna all indice del Codice Penale